Dolus bonus e dolus malus



Secondo un'opinione non più recente nota1, era dato di distinguere tra c.d. dolus malus, consistente in condotte illegittime e fraudolente, e dolus bonus. Quest'ultimo consiste in quella ordinaria esaltazione delle qualità di ciò che si vende corrispondente ai normali contenuti pubblicitari, in relazione ai quali chiunque presta una fede relativa. Il c.d. dolus bonus non rileverebbe dunque come vizio della volontà, traducendosi in una innocua furbizia che una persona di media avvedutezza sa riconoscere nota2.

Occorre tuttavia riferire che gradualmente si sta affermando una diversa sensibilità sociale, in qualche misura recepita anche dalla legge nota3. Si respingono non solo gli eventuali contenuti ingannevoli del messaggio pubblicitario, ma si è giunti a prescrivere che essi debbano corrispondano ad una informazione "palese, veritiera e corretta" (cfr. l'abrogato D. Llgs. 25 gennaio 1992, n. 74 ) nota4. Si è successivamente giunti ad elaborare in maniera assai precisa i caratteri ed i criteri valutativi di un corretto messaggio pubblicitario. Il Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ) entrato in vigore il 23 ottobre 2005 dedica infatti a tale materia l'intero titolo III (artt. 18 - 32), specificando, tra l'altro, le condizioni di liceità della c.d. pubblicità comparativa (art. 22). La norma appena citata contempla espressamente le cosiddette "omissioni ingannevoli" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 4110/2018), tali quelle corrispondenti alle pratiche commerciali che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Note

nota1

Così Messineo, Il contratto in genere, in Trattato dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1972, p. 356; Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p. 170.
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nota2

V. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 250.
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nota3

Si veda Franceschelli, Pubblicità ingannevole e culpa in contraendo, in Riv. dir. civ., II, 1983, p. 270.
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nota4

Cfr. Nuzzo, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 779; Gallo, I vizi del consenso, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p. 462; Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 667; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 906.
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Bibliografia

  • FRANCESCHELLI, Pubblicità ingannevole e culpa in contraendo, Riv.dir.civ., II, 1983
  • GALLO, I vizi del consenso, Torino, I contratti in generale a cura di Gabrielli, 1999
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, XXI, 1972
  • NUZZO, Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, IV, 1999
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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