Condizioni per l’esercizio dell'actio pauliana. Incidenza di preesistente iscrizione ipotecaria sui beni oggetto di disposizione ed eventus damni. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 13172 del 25 maggio 2017)

Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. A tal fine, non vale ad escludere l' eventus damni la circostanza che i beni (nella specie oggetto di donazione limitatamente alla nuda proprietà) fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, atteso che l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante, e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione, di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non importa se l'esistenza di precedente iscrizione ipotecaria a garanzia di un debito tuttora sussistente sia idonea a svuotare il valore del bene successivamente oggetto dell'atto di disposizione. Infatti l'azione revocatoria è posta a presidio della garanzia generica costituita dal patrimonio del debitore e non della garanzia specifica costituita dal singolo bene (cfr., in senso analogo, Cass. civile, sez. III 2017/7405).

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