Cass. Civ., sez.III, n.16826/2003. Criteri di esclusione della responsabilità del comodatario
Nel caso di furto di mobili antichi affidati per l'esposizione non basta che il comodatario provi di avere osservato la diligenza del buon padre di famiglia per sottrarsi alla propria responsabilità nei confronti del comodante, dovendo anche dimostrare di avere seguito gli accorgimenti idonei a evitare l'evento, nonché di aver sostenuto gli ulteriori sforzi imposti dalle circostanze al fine di adempiere il proprio obbligo di custodia.