Cass. Civ., sez.III, n.16826/2003. Criteri di esclusione della responsabilità del comodatario

Nel caso di furto di mobili antichi affidati per l'esposizione non basta che il comodatario provi di avere osservato la diligenza del buon padre di famiglia per sottrarsi alla propria responsabilità nei confronti del comodante, dovendo anche dimostrare di avere seguito gli accorgimenti idonei a evitare l'evento, nonché di aver sostenuto gli ulteriori sforzi imposti dalle circostanze al fine di adempiere il proprio obbligo di custodia.

Commento

L'obbligazione di custodia che incombe al comodatario si specifica nell'adozione di ogni cautela specifica volta ad evitare i rischi collegati alla pecualire natura dei beni comodati. Ne segue l'impossibilità di reputare sufficiente, allo scopo di escludere la responsabilità del comodatario conseguente al furto di quanto consegnatogli, la semplice prova generica di aver tenuto una condotta conforme al canone generale di cui all'art.1176 cod.civ..

Aggiungi un commento