Cass. Civ., sez. lav., n. 20012/2005. Trasferimento di dipendenti facenti capo ad unità priva di organizzazione omogenea e non configurabilità di cessione di ramo d'azienda.

Il trasferimento ad altra impresa di lavoratori addetti ad una struttura aziendale priva di autonomia organizzativa e caratterizzata dall'estrema eterogeneità delle funzioni degli addetti, insuscettibile di assurgere ad unitaria entità economica non può configurare una cessione del ramo d'azienda cui sia applicabile il disposto dell'art. 2112, ma costituisce mera cessione del contratto di lavoro, per il cui perfezionamento è richiesto il consenso dei lavoratori ceduti.

Commento

Complementarmente rispetto all'ulteriore indirizzo giurisprudenziale in base al quale non costituisce cessione dell'azienda, bensì dei singoli cespiti che ne fanno parte (cfr. Cass. Lav. 4010/98 per la quale si è esclusa l'applicabilità della regola di cui all'art. 2112 cod. civ.), la S.C. ha statuito che, nell'ipotesi di trasferimento di dipendenti riferibili ad una struttura aziendale priva dei requisiti di unitarietà ed autonomia organizzativa, non già si abbia cessione di ramo d'azienda, bensì cessione del contratto di lavoro.

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