Legato di azienda



La disposizione mortis causa a titolo particolare può avere ad oggetto un complesso aziendale. In tal caso sorgono delicati problemi, la cui comune matrice è riconducibile all'applicabilità o meno delle regole codicistiche previste in tema di cessione dell'azienda.

Se per quanto attiene alla successione nei contratti e nei crediti sembra non sorgano questioni di speciale difficoltà (dovendosi reputare applicabile quantomeno analogicamente l'art.2558 cod.civ. per quanto attiene al subingresso nella posizione contrattuale nota1, ipotizzandosi invece che il trasferimento dei crediti possa operare automaticamente, senza che occorra adempiere alle formalità di cui all'art. 2559 cod.civ. nota2), il nodo concerne l'aspetto debitorio.

Ai sensi dell'art.2560 cod.civ. infatti colui che acquista l'azienda risponde dei debiti pregressi che risultino dai libri contabili. La disposizione viene a concretare una sorta di accollo cumulativo ex lege avente carattere inderogabile che viene a gravare l'acquirente dell'azienda indipendentemente dal titolo dell'acquisto.

Ciò premesso, ci si domanda se, in materia di legato avente ad oggetto un compendio aziendale, prevalga il principio appena enunciato (di modo che il legatario sia considerato responsabile di tutti i debiti aziendali, anche pregressi e pure nell'ipotesi che gli stessi eccedano il valore di quanto legatogli) ovvero se, dato il modo di disporre dell'art.671 cod.civ. (che per l'appunto limita la responsabilità del legatario al valore della cosa legata), il beneficiato a titolo particolare risponda soltanto nei limiti del valore dell'azienda legatagli.

La posizione degli interpreti al riguardo è notevolmente varia. V'è chi nega il trasferimento automatico dei debiti, reputando che le passività debbano rimanere a carico degli eredi ( pro quota, salva l'eventuale operatività del beneficio dell'inventario). Il legatario risponderebbe dei debiti risultanti dai libri obbligatori entro il valore di quanto oggetto della disposizione a suo favore, ma potrebbe rivalersi sull'erede nota3. Una variante di questa teorica può essere considerata quella che, pur ammettendo il passaggio automatico dei debiti, perviene comunque alla conclusione che il legatario, tenuto a far fronte ai debiti aziendali quali emergenti dai libri contabili, ne sia responsabile entro il valore del compendio aziendale nota4.

In modo nettamente divergente rispetto alle impostazioni di cui si è fatto cenno si pone l'opinione di chi reputa che la vis attrattiva delle regole proprie dell'azienda sia tale da importare l'illimitata responsabilità del legatario per i debiti aziendali. Gli eredi che avessero a rispondere nei confronti dei terzi, nella propria qualità, dei detti debiti vanterebbero successivamente il diritto di essere rivalsi dal legatario nota5. In buona sostanza quest'ultimo sarebbe illimitatamente responsabile dei debiti aziendali, potendone rispondere anche ben oltre il valore di quanto legatogli.

Infine occorre dar conto del parere di chi nega radicalmente che nella fattispecie possa farsi applicazione della regola di cui al II comma dell'art. 2560 cod.civ. nota6. La norma avrebbe infatti lo scopo di proteggere i creditori sociali rispetto all'eventualità in cui il cessionario dell'azienda fosse dotato di una solidità patrimoniale inferiore rispetto a quella vantata dal cedente. Poichè nel fenomeno successorio a causa di morte questo esito va escluso, sulla scorta della devoluzione ad eredi e legatari di tutto il compendio ereditario, tenuto altresì conto della possibilità per i creditori ereditari di esercitare la facoltà di dar corso alla separazione, il principio in considerazione risulterebbe inapplicabile. Ne discende che, al fine di sciogliere il nodo afferente alla sorte dei debiti aziendali, occorrerebbe fare riferimento alla volontà del testatore nota7. In difetto di elementi ermeneutici, si dovrebbe ritenere operativa la presunzione in forza della quale detti debiti, siccome pertinenti all'oggetto del legato, debbano far carico al legatario (quand'anche non risultanti dai libri), il quale tuttavia ne risponderebbe soltanto entro il valore del lascito, ai sensi dell'art.671 cod.civ.. In questo senso di è espressa la S.C. in una rara pronunzia sul tema (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 1720/2016).

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Note

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Auletta, Voce Azienda, in Enc. giur.Treccani, p.20.
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nota2

Greco, Corso di diritto commerciale. Impresa e azienda, Milano, 1957, p.313. Contra Colombo, L'azienda e il mercato, in Tratt.dir.comm. e dir.pubbl. dell'economia, diretto da Galgano, Padova, 1979, p.54.
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nota3

Campobasso, Diritto commerciale, vol.I, Torino, 1997, p.158. Ferrara, La teoria giuridica dell'azienda, Milano, 1982, p.375. In giurisprudenza si veda Cass. Civ., 2920/69 .
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nota4

Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, 1972, p.365. Gli eredi rimarrebbero comunque responsabili dei debiti aziendali che sopravanzassero il valore dell'azienda legata.
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nota5

Ferrara, op.cit., p.375.
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nota6

Metitieri, I debiti aziendali e le disposizioni di ultima volontà. Relazione al convegno di studi "Azienda ed impresa individuale e collettiva nella successione mortis causa ", in Nuovi quaderni di Vita Notarile, 1992, p.5.
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nota7

Tradii, Legato di azienda, in Not. n.3,1999, p.260.
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Bibliografia

  • AULETTA, voce Azienda, Enc, Giur. Treccani, IV, 1988
  • COLOMBO, L'azienda e il mercato, Padova, Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ. dir. Galgano, vol. XXVII, 1979
  • FERRARA, La teoria giuridica dell’azienda, Milano, 1982
  • GRECO , Corso di diritto commerciale. Impresa e azienda., Milano, 1957
  • METITIERI, I debiti aziendali e le disposizioni di ultima volontà, Nuovi quaderni di Vita Notarile, II
  • TRADII, Legato di azienda, Notariato, 3, 1999

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