Cass. Civ., sez. III, n. 966/2007. Costituzione del fondo patrimoniale ed esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria.
E' soggetta a revocatoria ordinaria la costituzione di beni immobili di proprietà dei coniugi in fondo patrimoniale ex art. 167 c.c.. Una siffatta stipulazione può essere considerata atto a titolo gratuito. Ai fini dell'esperimento della relativa azione sono necessarie e sufficienti le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c.. Da un lato, non è necessario, quanto al profilo oggettivo dell'eventus damni, che l'atto di disposizione del debitore renda impossibile la soddisfazione del credito con il determinare la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, essendo viceversa sufficiente che esso abbia determinato o aggravato il mero pericolo dell'incapienza dei beni del debitore. Va considerata al riguardo idonea una variazione anche meramente qualitativa del patrimonio del debitore, con trasformazione cioè di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. D'altra parte, quanto al requisito soggettivo, quando la costituzione in fondo patrimoniale sia successiva al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), e cioè la semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, da parte del debitore (e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche del terzo) di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore.