Cass. Civ., sez. III, n. 9514/2007. Il danno biologico comprende il danno esistenziale.
In presenza di una lesione dell'integrità psicofisica della persona, il danno alla vita di relazione (come danno estetico o la riduzione della capacità lavorativa generica) costituisce una componente del danno biologico perché si risolve nell'impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali per gli effetti di tale lesione e di mantenerli a un livello normale, cosicché anche quest'ultimo non è suscettibile di autonoma valutazione rispetto al danno biologico, ancorché costituisca un fattore di cui il giudice deve tenere conto per accertare in concreto la misura di tale danno e personalizzarlo alle peculiarità del caso.