Cass. Civ., Sez. III, n. 24391/2006. Diligenza del buon padre di famiglia e obbligo di custodire.

L'obbligazione di custodire per restituire va sempre adempiuta con la diligenza del buon padre di famiglia e il suo inadempimento va valutato con uguale rigore, ai sensi degli artt. 1218 e 1780 c.c., sia che rappresenti l'unica prestazione qualificatrice del rapporto, come nel contratto di deposito, sia che abbia natura meramente accessoria e strumentale, rispetto a quella principale, come nel contratto misto di deposito e prestazione di opera, che ricorre nella consegna di un veicolo all'officina perchè si effettuino riparazioni. In entrambi i casi, infatti, è sempre applicabile la disciplina della responsabilità contrattuale prevista dalle anzidette norme, con la conseguenza che il debitore, per liberarsi da ogni responsabilità, deve fornire la prova di un fatto a lui non imputabile.

Commento

La natura primaria o secondaria (come accade quando il contratto non deduca primariamente l'obbligo di custodire, ponendosi lo stesso come accessorio rispetto ad un contenuto negoziale più ampio) dell'obbligazione di custodire non fa venir meno il rigore della valutazione della condotta del debitore secondo i criteri generali.

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