Cass. Civ., Sez. III, n. 24391/2006. Diligenza del buon padre di famiglia e obbligo di custodire.
L'obbligazione di custodire per restituire va sempre adempiuta con la diligenza del buon padre di famiglia e il suo inadempimento va valutato con uguale rigore, ai sensi degli artt. 1218 e 1780 c.c., sia che rappresenti l'unica prestazione qualificatrice del rapporto, come nel contratto di deposito, sia che abbia natura meramente accessoria e strumentale, rispetto a quella principale, come nel contratto misto di deposito e prestazione di opera, che ricorre nella consegna di un veicolo all'officina perchè si effettuino riparazioni. In entrambi i casi, infatti, è sempre applicabile la disciplina della responsabilità contrattuale prevista dalle anzidette norme, con la conseguenza che il debitore, per liberarsi da ogni responsabilità, deve fornire la prova di un fatto a lui non imputabile.