Cass. Civ., Sez. II, n. 1898 del 27 gennaio 2011. Contenuto della diffida ad adempiere intimata dal promittente alienante nel caso in cui spetti al promissario acquirente da scelta del notaio per l'atto traslativo della proprietà immobiliare.

In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, ove spetti al promissario acquirente la scelta del notaio rogante, la diffida ad adempiere intimata dal promittente venditore è efficace anche se contenga soltanto la necessaria fissazione del termine entro il quale l'altra parte dovrà adempiere alla propria prestazione e non indichi, altresì, il giorno, l'ora ed il luogo della stipula del contratto definitivo, giacché grava sull'intimato promissario acquirente l'onere di contattare il notaio per detta stipula.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C, viene a precisare il contenuto della comunicazione che sostanzia la diffida ad adempiere. In questo senso non si può non condividere l'assunto in base al quale risulti, nella fattispecie, sufficiente l'indicazione del termine e non degli ulteriori elementi, la cui determinazione era stata contrattualmente rimessa all'altra parte in fase di negoziazione preliminare.

Aggiungi un commento