Cass. Civ., sez. I, n. 5997/2006. Limiti all'autonomia del contratto autonomo di garanzia rispetto a quello dal quale scaturisce l'obbligazione da garantire

Nel contratto autonomo di garanzia il garante assume l'impegno di effettuare il pagamento di una determinata somma di denaro in favore del beneficiario della garanzia per il solo fatto che tale soggetto, allegando l'inadempimento dell'obbligazione principale, ne faccia richiesta. Nell'assumere tale obbligo il garante rinuncia a opporre eccezioni inerenti al rapporto che lo lega al debitore principale, anche se dirette a far valere l'invalidità del contratto dal quale deriva tale rapporto, a meno che non siano fondate sulla nullità per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa, dovendosi ritenere che in questo ultimo caso l'invalidità del contratto presupposto si comunica al contratto di garanzia, rendendo la sua causa illecita.

La buona fede, nell'ambito dei rapporti obbligatori, opera su un piano di reciprocità, quale fonte integrativa degli effetti degli atti di privata autonomia, integrando ovvero restringendo gli obblighi letteralmente assunti dalle parti o derivanti da specifiche norme di legge. Il Garante tenuto a prima richiesta e senza eccezioni, pertanto, quando esistano prove evidenti (le cosiddette prove liquide) del carattere fraudolento o anche solo abusivo della richiesta di pagamento avanzata dal beneficiario della garanzia, può (e deve) rifiutare il pagamento richiesto.

Commento

Pur essendo il contratto autonomo di garanzia imperniato sulla massima indipendenza rispetto al congegno contrattuale esso non sarà insensibile alla radicale invalidità del contratto dal quale scaturisce l'obbligazione da garantire ogniqualvolta questo sia viziato da nullità per contrarietà a norme imperative (nullità virtuale) o per illiceità della causa.

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