Cass. Civ., sez. I, n. 21086/2005. Marchio: requisiti di originalità e non confondibilità fra segni distintivi similari.
In tema di tutela del marchio, l'apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari dev'essere compiuto dal giudice di merito - le cui valutazioni si sottraggono al controllo di legittimità se congruamente e correttamente motivate - non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici, visivi e fonetici, intendendosi con quest'ultimo termine tutti gli effetti acustici (cioè auditivi, tonici) delle espressioni usate, in relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato.