Bene di interesse storico appartenente al Comune. Inammissibilità di acquisto per usucapione. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 14105 del 23 maggio 2023)

L'immobile di proprietà di un Comune che, sebbene non iscritto nell'elenco di cui alla L. n. 1089 del 1939, art. 4, comma 1, sia riconosciuto di interesse storico, archeologico o artistico, è soggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 822 e 824 cod.civ., al regime del demanio pubblico con la conseguenza che non può essere sottratto alla rispettiva destinazione, né essere oggetto di usucapione. I beni muniti di interesse storico, artistico o archeologico appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici, quindi, devono considerarsi tout court culturali: attraverso l'apposizione del vincolo archeologico, dunque, non si costituisce su di essi una nuova qualità, ma semplicemente si certifica una prerogativa che il bene già possiede per le sue caratteristiche.
(Ne consegue che, nel caso di specie, la rilevanza archeologica del bene immobile oggetto di controversia, sebbene dichiarata, attraverso l'apposizione del vincolo specifico, solo nel 1990, era già insita nel bene stesso, con la conseguenza che correttamente la Corte d'Appello di Roma, in applicazione degli artt. 822 e 824 c.c., aveva dichiarato il bene in questione non assoggettabile ad usucapione, perché soggetto al regime del demanio pubblico).

Commento

(di Daniele Minussi)
Il nodo affrontato dalla pronunzia in esame è quello della natura del bene appartenente al Comune che, nonostante non fosse stato ancora dichiarato di interesse storico, per la propria natura doveva reputarsi appartenente al civico demanio. Come tale, dunque, non usucapibile. A tale conclusione si era già pervenuti nel corso dei due gradi del giudizio di merito. I Giudici avevano infatti respinto la domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di un'area antistante l'abitazione della parte attrice, la quale era stata pertanto condannata al rilascio dell'area a favore del Comune di Roma. La pronuncia in grado d'appello era stata impugnata dell'erede dalla soccombente in Cassazione.
Peraltro in giurisprudenza si è già chiarito come non possa trovare accoglimento la domanda di usucapione di un bene appartenente al demanio pubblico in ragione della sua intrinseca rilevanza archeologica, essendosi affermata la irrilevanza, quanto al possesso, della data del provvedimento di apposizione del vincolo.

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