Azione revocatoria ordinaria. Nozione di credito. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 28181 del 6 ottobre 2023)

In tema di azione revocatoria ordinaria, l’art. 2901 cod.civ. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell’azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali.

Commento

(di Daniele Minussi)
Detto in altri termini: non è indispensabile che il credito sia attuale e neppure certo, come potrebbe accadere qualora esso fosse dedotto in un meccanismo condizionale. Ma ancora di più: è sufficiente che il credito sia semplicemente ipotetico: si veda Cass. 23666/2015; Cass. Civ. Sez. II, 12144/99. Si pensi al. credito vantato nei confronti del fidejussore quando il debitore principale fosse (ancora) adempiente.

Aggiungi un commento