Aperture lucifere tra vani facenti parte di edificio condominiale. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 12175 dell'8 maggio 2023)

Le aperture di luci che si aprono tra un vano e l'altro dello stesso edificio condominiale, a differenza di quelle che si aprono su un fondo aperto altrui e alle quali fa riferimento l'articolo 900 cod.civ., sono prive della connotazione di precarietà e mera tolleranza che caratterizza le luci contemplate negli articoli da 901 a 904 cod.civ.. Ne consegue che, in ordine ad esse, è ipotizzabile, in favore di chi ne beneficia, nonostante il mancato consenso del vicino, l'acquisto della relativa servitù per usucapione in virtù del protratto possesso correlato all'effettiva esistenza dello stato di fatto.
(In applicazione di detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto, nell'ambito di uno stesso edificio condominiale, l'avvenuta usucapione della servitù consistente nel diritto a mantenere una finestra collocata tra una cucina di proprietà esclusiva di un condomino e il vano scala di proprietà esclusiva di altro condomino).

Commento

(di Daniele Minussi)
Peculiare intervento della S.C. in tema di aperture qualificabili come "luci" che, a differenza di quelle la cui disciplina è contemplata agli artt. 901 e ss cod.civ. (qualificata dalla precarietà, in quanto la relativa apertura può essere chiusa dalla facoltà del proprietario del fondo a confine di edificare), sarebbero idonee a fondare l'acquisto per usucapione di una correlativa servitù in favore della proprietà esclusiva di un condomino e a carico della simmetrica proprietà esclusiva di altro condomino.

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