Aliud pro alio: quando si configura?. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2858 del 7 febbraio 2014)

In tema di vendita è configurabile la consegna di aliud pro alio non solo quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile, ovvero risulti compromessa la destinazione del bene all'uso che abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto. (Nella specie, secondo quanto accertato dalla sentenza impugnata, l'immobile era idoneo ad essere usato per la destinazione (negozio) pattuita, seppure per dimensioni ridotte rispetto alla superfice dell'immobile: il che esclude l'assoluta inidoneità del bene ad essere adibito all'uso per il quale era stato acquistato, essendo nella specie configurabile piuttosto un minore sfruttamento dell'immobile suscettibile eventualmente di azione di risarcimento del danno derivante dalla mancanza delle qualità promesse (art. 1497 c.C.), che però soggiace ai termini di prescrizione e di decadenza prescritti dall'art. 1495 c.C.; addirittura, a stregua di quanto ancora affermato dal ricorrente, è stato possibile adeguare l'immobile ed ottenere le necessarie licenze per rendere l'immobile utilizzabile per l'intera superficie sfruttabile: gli oneri sostenuti avrebbero potuto assumere rilevanza sempre sotto il profilo risarcitorio di cui si è detto).

Commento

(di Daniele Minussi)
E' chiara la maggior attitudine dell' "aliud pro ali" a fornire protezione agli interessi dell'acquirente: si sfugge dalla tagliola dei rigidi e perentori termini prescrizionali e, soprattutto, decadenziali, di cui all'art.1495 cod.civ., con speciale riferimento alla indispensabilità di comunicare la scoperta dei vizi e difetti della cosa entro otto giorni dalla scoperta, dovendo per giunta essere onerati dalla prova del tempo di tale scoperta.

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