Agevolazioni "prima casa", mancato conseguimento della sanatoria edilizia di ristrutturazione: soltanto la produzione di documentazione che comprovi tale situazione permette di giustificare il mancato trasferimento della residenza. (CTR Roma, Sez. XIV, sent. n. 2264 del 17 marzo 2015)

Le agevolazioni fiscali sulla prima casa possono essere conservate dal contribuente che non trasferisce nei termini la residenza soltanto quando dimostra, con documentazione idonea, che non ha ottenuto dal Comune la sanatoria per la ristrutturazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia non si intrattiene sul tema della "forza maggiore". Rimane in un certo senso da verificare cosa sarebbe accaduto nell'ipotesi in cui il contribuente che aveva invocato le agevolazioni "prima casa" successivamente avesse anche dato conto con idonea documentazione la reiezione da parte del Comune della domanda di sanatoria relativa alla pratica edilizia di ristrutturazione dell'immobile destinato a residenza. Ci si potrebbe legittimamente porre l'interrogativo, in detta ipotesi, se sia ammissibile un sindacato da parte del Giudice tributario, circa la legittimità o meno della "risposta" del Comune all'istanza di sanatoria del privato. Nel caso di specie, nulla tuttavia di ciò: ci si è limitati, in carenza totale di prova, a sancire la decadenza dall'agevolazione.

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