Actio interrogatoria: natura decadenziale del termine di cui all'art.481 cod.civ.. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4849 del 26 marzo 2012)

In tema di successioni per causa di morte, il termine fissato dal giudice, ai sensi dell'art. 481 c.c., entro il quale il chiamato deve dichiarare la propria eventuale accettazione dell'eredità, anche con inventario, è un termine di decadenza, essendo finalizzato a far cessare lo stato di incertezza che caratterizza l'eredità fino all'accettazione del chiamato. Ne consegue che dal decorso di detto termine, in assenza della dichiarazione, discende la perdita del diritto di accettare, rimanendo preclusa ogni proroga di esso, senza che rilevi in senso contrario la possibilità di dilazione consentita dall'art. 488, comma II, c.c., unicamente per la redazione dell'inventario.

Commento

(di Daniele Minussi)
Che la natura giuridica del termine imposto dal Giudice al chiamato, ad istanza di parte, per invitarlo a dichiarare la propria volontà di acquistare la qualità ereditaria fosse decadenziale non è invero dubitato da alcuno. Tuttavia utile si palesa la precisazione in base alla quale ogni specie di accettazione risulta poi preclusa, anche quella beneficiata, non potendosi trarre alcuna indicazione dalla disciplina di quest'ultima laddove ammette la possibilità di ottenere dal giudice proroghe del termine per la redazione dell'inventario.

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