Tribunale di Fermo del 2016 (27/09/2016)



Deve essere rigettata l’istanza del socio accomandante volta a ottenere un provvedimento d’urgenza del giudice per l’ispezione dei beni aziendali mancando i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora laddove manchi la prova che il preteso difetto di conoscenza circa lo stato di conservazione dei beni sociali sia addebitabile alla condotta ostruzionistica del socio accomandatario e non sia stato dimostrato come il comportamento di quest’ultimo possa provocarne l’aggravamento nelle more di un’eventuale controversia nel merito.

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