Norme espressamente antielusive



Come accennato, il sistema tributario non contiene una norma generale antielusiva nota1, ma prevede una disciplina a contenuto espressamente antielusivo applicabile solo ad un numero limitato di fattispecie e relativamente alle imposte sui redditi nota2.

Le operazioni elusive (comunque compiute) sono inopponibili all’Amministrazione finanziaria, che pertanto disconosce i vantaggi tributari conseguiti applicando le imposte senza tenerne conto (ma al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento elusivo).

Sono considerate elusive (ma consentono la prova contraria) le operazioni sotto elencate se prive di valide ragioni economiche (cioè prive di apprezzabilità economico-gestionale) e dirette ad aggirare obblighi o divieti stabiliti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti (art. 37-bis, D.P.R. n. 600/1973):
  • trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;
  • conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
  • cessioni di crediti;
  • cessioni di eccedenze d’imposta;
  • operazioni di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per l’adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d’attivo e scambi di azioni;
  • operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni, aventi ad oggetto i beni e i rapporti ex art. 67, comma 1, lett. da c) a c-quinquies), D.P.R. n. 917/1986;
  • pagamenti di interessi e canoni di cui all’art. 26-quater, qualora detti pagamenti siano effettuati a soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in uno Stato dell’Unione Europea;
  • pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., una delle quali avente sede legale in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ex art. 167, comma 4, D.P.R. n. 917/1986 avente oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

Note

nota1

Le disposizioni antielusive si applicano anche con riferimento all’imposta sulle successioni e donazioni (cfr. art. 67, comma 7, legge n. 342/2000).
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nota2

C.M. 19 dicembre 1997, n. 320/E.
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