Legge del 2001 numero 149 art. 22


L’articolo 26 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
<Avverso la sentenza della Corte d’appello è ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell’articolo 360 del codice di procedura civile.
L’udienza di discussione dell’appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.
La sentenza che pronuncia l’adozione, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta nel registro di cui all’articolo 18 e comunicata all’ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell’atto di nascita dell’adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell’impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.
Gli effetti dell’adozione si producono dal momento della definitività della sentenza».

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