Legge del 2000 numero 342 art. 69


NORME IN MATERIA DI IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E SULLE DONAZIONI

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto.";
b) l'articolo 4 è abrogato, salvo quanto previsto dall'articolo 59 del medesimo testo unico;
c) i commi 1 e 2 dell'articolo 7 sono sostituiti dai seguenti:
"1. L'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore della quota di eredità o del legato:
a) quattro per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta;
b) sei per cento, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
c) otto per cento, nei confronti degli altri soggetti.
2. L'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera i 350 milioni di lire.
2-bis. Quando il beneficiario è un discendente in linea retta minore di età, anche chiamato per rappresentazione, o una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di un miliardo di lire.
2-ter. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro delle finanze, si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta ai sensi dei commi 2 e 2-bis, tenendo conto dell'indice del costo della vita.
2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano qualora il beneficiario si sia avvalso delle previsioni dell'articolo 56, commi 2 e 3, nei limiti di valore di cui abbia usufruito.";
d) l'articolo 10 è abrogato;
e) all'articolo 11, comma 2, sono soppresse le parole da: "Se i cointestatari" fino alla fine del comma;
f) all'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"1-bis. Non concorrono a formare l'attivo ereditario i beni e i diritti per i quali l'imposta sia stata corrisposta volontariamente dallo stesso titolare durante la vita. In tale ipotesi si applica un'aliquota inferiore di un punto percentuale rispetto a quelle previste dall'articolo 7. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità per garantire la pubblicità del versamento volontario dell'imposta di successione.
1-ter. I beni ed i diritti oggetto del pagamento di cui al comma 1-bis del presente articolo, in caso di donazione, concorrono a formare il valore globale della donazione, ma dalla imposta dovuta si detrae l'importo pagato volontariamente dal donante.";
g) all'articolo 15, comma 1, primo periodo, le parole: "compreso l'avviamento ed" sono soppresse;
h) all'articolo 15, comma 1, secondo periodo, le parole: "e dell'avviamento" sono soppresse;
i) all'articolo 16, comma 1, lettera b), le parole: "e aggiungendo l'avviamento" sono soppresse;
l) all'articolo 25, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano anche in caso di donazioni.";
m) all'articolo 47, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"d-bis) dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, la sussistenza, l'insussistenza, la simulazione e la dissimulazione di fatti o atti rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile o dell'imposta.";
n) all'articolo 55, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato. Dall'imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione ed in relazione ai beni ivi esistenti, salva l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.";
o) all'articolo 56, i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. L'imposta è determinata dall'applicazione delle aliquote indicate al comma 1-bis al valore globale dei beni e dei diritti oggetto della donazione, al netto degli oneri da cui è gravato il donatario diversi da quelli indicati nell'articolo 58, comma 1, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono comprese più donazioni a favore di soggetti diversi, al valore della quota spettante o dei beni o diritti attribuiti a ciascuno di essi.
1-bis. Le aliquote sono pari al:
a) tre per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta;
b) cinque per cento, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
c) sette per cento, nei confronti degli altri soggetti.
2. L'imposta si applica esclusivamente sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera i 350 milioni di lire.
3. Quando il beneficiario è un discendente in linea retta minore di età, anche chiamato per rappresentazione, o una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera l'ammontare di un miliardo di lire.";
p) dopo l'articolo 56 è inserito il seguente:
"Art. 56-bis. - (Accertamento delle liberalità indirette).
1. Ferma l'esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile, l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente in presenza di entrambe le seguenti condizioni:
a) quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi;
b) quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di lire.
2. Alle liberalità di cui al comma 1 si applica l'aliquota del sette per cento, da calcolare sulla parte dell'incremento patrimoniale che supera l'importo di 350 milioni di lire.
3. Le liberalità di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In tale caso si applica l'imposta con le aliquote indicate all'articolo 56 mentre qualora la registrazione volontaria sia effettuata entro il 31 dicembre 2001, si applica l'aliquota del tre per cento.";
q) all'articolo 57, comma 1, primo periodo, le parole ", ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'articolo 56," sono soppresse.
2. La tariffa allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, è abrogata.
3. Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
4. Le dichiarazioni di cui alla nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rese dall'interessato nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione. Nel caso di decadenza dal beneficio o di dichiarazione mendace, si applicano le sanzioni previste dal comma 4 della citata nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
5. All'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "dei valori permutati" sono inserite le seguenti: ", ed i trasferimenti di partecipazioni sociali, quando il valore della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano superiori all'importo di 350 milioni di lire";
b) dopo le parole: "si presumono donazioni" le parole: ", con esclusione della prova contraria," sono soppresse.
6. Alle successioni ed alle donazioni non si applicano l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili né l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
7. Le disposizioni antielusive di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano, ad esclusione delle condizioni contenute nel comma 3 del medesimo articolo, anche con riferimento all'imposta sulle successioni e donazioni. Le disposizioni del presente comma e quelle del comma 1, lettere m) e n), si applicano ai fatti accaduti e agli atti comunque formati successivamente alla data del 1° luglio 2000.
8. Con uno o più regolamenti, da adottare con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i procedimenti concernenti la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi applicabili alle successioni ed alle donazioni, secondo i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e i seguenti ulteriori criteri direttivi:
a) introduzione, ove possibile, del principio della autoliquidazione;
b) riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, tenuto conto anche dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento, la trasmissione e la conservazione delle informazioni;
c) efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.
9. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 8 sono abrogate le disposizioni di legge incompatibili.
10. Qualora intervengano, dopo la data di entrata in vigore dei regolamenti indicati al comma 8, nuove disposizioni di legge che regolino le materie ivi disciplinate, possono essere comunque emanati ulteriori regolamenti, a meno che la legge sopravvenuta non lo escluda espressamente.
11. Con decreto dirigenziale sono, comunque, approvati i modelli relativi alle dichiarazioni di successione, ai prospetti di liquidazione ed alla registrazione volontaria di liberalità indirette e sono stabilite le modalità di versamento dei tributi.
12. Alla copertura finanziaria delle minori entrate recate dal presente articolo, valutate complessivamente in lire 1.311 miliardi per l'anno 2001, lire 1.886 miliardi per l'anno 2002 e lire 1.765 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede quanto a lire 165 miliardi per l'anno 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze, e per la restante quota, nonché per gli oneri relativi all'anno 2001 e per quelli a decorrere dall'anno 2003, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente articolo.
[13. Il Governo è delegato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a coordinare la normativa vigente con le disposizioni di cui al presente articolo, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.]
(Comma abrogato dall'art. 17 comma 4, L. 18 ottobre 2001, n. 383, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.)
[14. I decreti legislativi di cui al comma 13 dovranno disporre, in particolare, l'abrogazione espressa di tutte le disposizioni di legge incompatibili con le norme del presente articolo.]
(Comma abrogato dall'art. 17 comma 4, L. 18 ottobre 2001, n. 383, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.)
15. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle successioni per le quali il termine di presentazione delle relative dichiarazioni scade successivamente al 31 dicembre 2000 ed alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2001.

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