Legge del 1999 numero 394 art. 22


Funzionamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza
Il prefetto della provincia in cui è istituito il centro di permanenza temporanea e assistenza provvede all'attivazione e alla gestione dello stesso, disciplinandone anche le attività, a norma dell'articolo 21, comma 8, in conformità alle istruzioni di carattere organizzativo e amministrativo-contabile impartite dal Ministro dell'interno, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con l'ente locale o con soggetti pubblici o privati che possono avvalersi dell'attività di altri enti, di associazioni del volontariato e di cooperative di solidarietà sociale.
Per le finalità di cui al comma 1, possono essere disposti la locazione, l'allestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree, il trasporto e il posizionamento di strutture anche mobili, la predisposizione e la gestione di attività per la assistenza, compresa quella igienico-sanitaria e quella religiosa, il mantenimento, il vestiario, la socializzazione, e quant'altro occorra al decoroso soggiorno nel centro, anche per le persone che vi prestano servizio. Quando occorre procedere all'acquisto di edifici o aree, il competente ufficio del Ministero delle finanze provvede sulla richiesta del Ministero dell'interno.
Il prefetto individua il responsabile della gestione del centro e dispone i necessari controlli sull'amministrazione e gestione del centro.
Nell'ambito del centro sono resi disponibili uno o più locali idonei per l'espletamento delle attività delle autorità consolari. Le autorità di pubblica sicurezza assicurano ogni possibile collaborazione all'autorità consolare al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti necessari, con spese a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

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