Legge del 1985 numero 765 art. 57


1.Se l'acquirente non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, dovrà pagare il venditore:
a) presso la sede di affari di quest'ultimo; o
b) se il pagamento deve essere fatto al momento della consegna delle merci o dei documenti, nel luogo di tale consegna.
2.Il venditore dovrà sostenere l'aumento delle spese accessorie al pagamento dovute al cambiamento della sua sede di affari dopo la conclusione del contratto.

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