Legge del 1985 numero 765 art. 50


In caso di difetto di conformità delle merci al contratto, sia che il prezzo sia stato pagato o no, l'acquirente può ridurre il prezzo proporzionalmente alla differenza fra il valore che le merci effettivamente consegnate avevano al momento della consegna, ed il valore che merci conformi avrebbero avuto in tale momento. Tuttavia, se il venditore pone riparo a qualsiasi mancanza ai suoi obblighi, in conformità dell'art. 37 o dell'art. 48, o se l'acquirente rifiuta di accettare l'adempimento degli obblighi da parte del venditore in conformità a detti articoli, l'acquirente non può ridurre il prezzo.

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