Legge del 1985 numero 765 art. 49


1.L'acquirente può dichiarare il contratto rescisso:
a) se l'inadempimento da parte del venditore di uno qualsiasi degli obblighi che gli derivano dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce un'inosservanza essenziale del contratto; o
b) in caso di mancata consegna, se il venditore non consegna le merci nel termine supplementare fissato dall'acquirente, in conformità al paragrafo 1 dell'art. 47 o se dichiara che non le consegnerà entro il termine così fissato.
2.Tuttavia, quando il venditore ha consegnato le merci, l'acquirente scade dal diritto di dichiarare risolto il contratto se non lo ha fatto:
a) in caso di consegna tardiva, entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui è venuto a conoscenza che la consegna era stata effettuata;
b) in caso di inosservanza diversa dalla consegna tardiva, entro una scadenza ragionevole;
i) a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza o avrebbe dovuto avere conoscenza di tale inosservanza;
ii) dopo la scadenza di ogni termine supplementare fissato dall'acquirente, in conformità al paragrafo 1 dell'art. 47 o dopo che il venditore ha dichiarato che non adempirà ai suoi obblighi entro tale termine supplementare; o
iii) dopo la scadenza di ogni termine supplementare indicato dal venditore in conformità al paragrafo 2 dell'art. 48 o dopo che l'acquirente abbia dichiarato che non accetterà l'adempimento degli obblighi.

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