Legge del 1941 numero 633 art. 125


1. L'autore è obbligato:
1) a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;
2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
2. L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate dall'uso.

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