Legge del 1927 numero 1766 art. 18


Il Ministro per l'economia nazionale, qualora lo ritenga opportuno, potrà affidare, in base ad apposita convenzione, in tutto o in parte la esecuzione delle occorrenti opere di trasformazione fondiaria e la gestione temporanea dei terreni, nel periodo precedente la ripartizione, all'Opera nazionale dei combattenti, od altri enti ed istituti legalmente riconosciuti, che diano affidamento di rapida e perfetta esecuzione.
Ad essi sarà fatto obbligo di preferire per l'esecuzione dei lavori la mano d'opera locale.

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