Diritto all'immagine



La riproduzione dell'apparenza fisica della figura della persona è oggetto di una specifica tutela giuridica. L'art. 10 cod.civ. prescrive che, nel caso in cui l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi consentiti dalla legge, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione di essi, l'autorità giudiziaria può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.

L'art. 96 della legge 633/41 (c.d. legge sul diritto d'autore) prevede che l'immagine di una persona non possa essere esposta, riprodotta o messa in commercio in difetto di consenso della stessa nota1, salvo i casi previsti dal successivo art. 97 , che fa riferimento alla notorietà della stessa o all'accadimento di determinati fatti che la giustifichino.

Emerge dunque chiaramente che l'abuso (= uso non consentito) dell'immagine altrui non richiede necessariamente la sussistenza di una lesione al decoro o alla reputazione del soggetto, lesione autonomamente apprezzabile quale violazione dell'integrità morale.

Se venisse utilizzata la riproduzione della figura di Tizio senza il di lui consenso al fine di far pubblicità ad una linea di moda, costui ben potrebbe farlo cessare e richiedere il risarcimento di un peraltro improbabile danno. Diversamente dovrebbe invece essere apprezzata la riproduzione dell'immagine di una persona nota nota2, che può di per sè sfruttare economicamente la propria notorietà: qui la valutazione del danno darebbe luogo a diversi esiti (Cass. Civ. Sez. I, 4785/91 ).

Prescindendo dall'utilizzazione per fini pubblicitari, particolarmente delicato è il sindacato circa la notorietà della persona in relazione al contesto in cui l'immagine è pubblicata nota3. Deve infatti sussistere, al fine della legittimità della pubblicazione, un nesso tra il primo e il secondo elemento (Cass. Civ. Sez. I, 1503/93 ) nota4. Si pensi in questo senso che il diritto di cronaca, costituzionalmente tutelato, spesso richiede che la diffusione pubblica di notizie venga corredata da immagini di persone. E' pertanto indispensabile contemperare entrambi gli aspetti, quello cioè del diritto dei cittadini ad essere informati di fatti rilevanti e quello del singolo di essere tutelato nei propri diritti e libertà fondamentali. Si tratta di situazioni afferenti entrambe a diritti fondamentali, di rango costituzionale (art. 2 , 21 cost.) nota5.

Il diritto all'immagine è tutelabile astrattamente anche mediante provvedimenti d'urgenza, fermo restando che non si possa eseguire (art. 21 Cost. ) il sequestro del materiale una volta che si sia proceduto alla stampa (Cass. Civ. Sez. I, 2129/75 ) nota6.

Note

nota1

Il consenso opera soltanto nell'ambito per il quale esso è stato prestato. Si vedano Malfatti Lezza, Il diritto all'immagine, in Giust. civ., II, 1982, p.4 e ss.; Haupt, La funzione legittimante del consenso nella disciplina del diritto all'immagine, in Foro pad., I, 1975, p.19 e ss..
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nota2

V. Scognamiglio, Il diritto di utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone celebri, in Dir. inf., 1988, p.1 e ss..
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nota3

Si palesa pertanto ingiustificata la pubblicazione di immagini di una persona, pur se nota, tuttavia ripresa in atteggiamenti della propria vita intima e privata. Cfr. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.173; Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.90; Bavetta, voce Immagine (dir. all'immagine), in Enc. dir., XX, 1970, p.144 e ss.; Sgroi, La tutela dell'immagine delle persone notorie, in Giust. civ., I, 1964, p.287 e ss..
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nota4

V. Crugnola, In tema di utilizzo dell'immagine di persone note, in Giust. civ., I, 1980, p.1378 e ss..
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nota5

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.360.
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nota6

Cfr. Bile, Libertà di stampa: tutela costituzionale e limiti di sequestrabilità della stampa, in Giust. civ., III, 1969, p.30 e ss.; Stanzione, in cod. civ. annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di Perlingieri, Torino, 1983, p.208.
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Bibliografia

  • BAVETTA, Immagine (dir.all'immagine), Enc.dir., XX, 1970
  • BILE, Libertà di stampa: tutela costituzionale e limiti di sequestrabilità della stampa, Giust.civ., III, 1969
  • CRUGNOLA, In tema di utilizzo dell'immagine di persone note, Giust.civ., I, 1980
  • GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • HAUPT, La funzione legittimante del consenso nella disciplina del diritto all'immagine, Foro pad., I, 1975
  • MALFATTI LEZZA, Il diritto all'immagine, Giust.civ., II, 1982
  • SCOGNAMIGLIO, Il diritto di utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone celebri, Dir.inf., 1988
  • SGROI, La tutela dell'immagine delle persone notorie, Giust.civ., I, 1964
  • STANZIONE, Torino, Comm.cod.civ. di Perlingieri, 1983

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