Decreto Presidente Repubblica del 1959 numero 2 art. 3


Quote di riserva delle cessioni in proprietà
Nell'attuazione delle presenti norme deve essere esclusa dalla cessione in proprietà una quota pari al venti per cento degli alloggi di proprietà delle Province, dei Comuni, degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed una quota pari al trenta per cento degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato.
Coloro i quali restano esclusi dalla possibilità di riscatto a causa della costituzione della quota di riserva prevista dal precedente comma hanno diritto di priorità nelle successive assegnazioni di alloggi a riscatto.
Nel determinare la quota relativa all'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato non si tiene conto degli alloggi indicati nell'articolo 2.
Il Ministro per i lavori pubblici, sentiti gli enti proprietari, determina i criteri di ripartizione per territorio e per categorie di alloggio delle predette quote di esclusione; per gli alloggi riservati o costruiti in favore dei profughi tale determinazione è adottata di concerto con il Ministero dell'interno.
Le attribuzioni previste dal precedente comma spettano al Ministro per i trasporti, per quanto riguarda gli alloggi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, per quanto riguarda gli alloggi dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (Così modificato dall'art. 2, L. 27 aprile 1962, n. 231).

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