Decreto Legislativo del 2010 numero 235 art. 37


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera f), le parole: «e di concorso» sono soppresse;
b) al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
«g-bis) i bandi di concorso.»;
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali comunicano in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati di cui alle lettere b), c), g) e g-bis) del comma 1, secondo i criteri e le modalità di trasmissione e aggiornamento individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. I dati di cui al periodo precedente sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.»;
d) i commi 2 e 2-bis sono abrogati;
e) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta.»;
f) al comma 2-quater le parole: «Entro il 31 dicembre 2009» sono soppresse e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «che lo riguardano.»;
g) al comma 3, la parola «: autenticazione» è sostituita dalla seguente: «identificazione».

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