Decreto Legislativo del 2006 numero 163 art. 188


(abrogato) REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 20-quater, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)

[1. Per la qualificazione sono richiesti al contraente generale i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38.
(Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. oo), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152)
2. La dimostrazione dei requisiti di ordine generale non è richiesta agli imprenditori in possesso di qualificazione rilasciata ai sensi del citato regolamento da non oltre cinque anni.]
(Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

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