Decreto Legislativo del 2005 numero 30 art. 244


SEZIONE V Domande anteriori - (TRATTAMENTO DELLE DOMANDE)
1. Le domande di brevetto o di registrazione e quelle di trascrizione e annotazione, anche se già depositate al momento della data di entrata in vigore del presente codice, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Le domande di cui al capo IV, sezione I, sono soggette alle norme preesistenti relativamente alle condizioni di ricevibilità.

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