Decreto Legislativo del 2005 numero 30 art. 161


UNICITA' DELL'INVENZIONE E DIVISIONE DELLA DOMANDA
1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.
2. Se la domanda comprende più invenzioni, l'Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.
3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall'Ufficio.

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