Decreto Legislativo del 2005 numero 30 art. 101


COSTITUTORE
1. Ai fini del presente codice si intende per costitutore:
a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà;
b) la persona che è il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;
c) l'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).

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