Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 288


DIRITTI DEGLI ASSICURATI NEI CONFRONTI DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA
1. Gli assicurati con imprese che esercitano i rami di responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti e che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate dall'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti dell'impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro.

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