Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 256


INSINUAZIONI TARDIVE

1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a quando non siano esauriti tutti i riparti, i creditori e i titolari di diritti reali sui beni in possesso dell'impresa, che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 1, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare.
(Comma così modificato dall’art. 1, comma 180, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74)
(Per le modifiche del presente comma vedi l’ art. 370, comma 1, lett. h), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, ai sensi di quanto disposto dall’art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019)
2. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia ad essi imputabile. Si applica il disposto dell'articolo 260, comma 5.

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