Decreto Legislativo del 2000 numero 267 art. 166


FONDO DI RISERVA

1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.
2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.
(Comma aggiunto dalla lettera g) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)
2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
(Comma aggiunto dalla lettera g) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)
(Il presente articolo corrisponde all'art. 8, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato)

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