SEZIONE III Disposizioni speciali per le imprese di assicurazione (CRITERI DI RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI E DI TRATTAMENTO DELLE RELATIVE DIFFERENZE CAMBIO) 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d'impresa redatti dalle imprese di assicurazione a partire da quelli relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998.
2. Gli elementi monetari denominati nelle valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono tradotti nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97. Il medesimo criterio si applica agli elementi non monetari inclusi tra gli investimenti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 .
3. Le differenze cambio rilevate in applicazione del comma 2 sono incluse nel conto economico.
4. In alternativa a quanto disposto nel comma 3, le differenze cambio, ad eccezione di quelle riferite agli investimenti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , possono essere trattate secondo quanto indicato da uno dei commi 5 e 6 dell'articolo 18.
5. Si applicano i commi 7 e 8 dell'articolo 18.
6. Nella nota integrativa del bilancio sono illustrati separatamente dal resto i criteri di trattamento utilizzati ai sensi dei commi 3 e 4, l'ammontare complessivo delle differenze cambio positive e negative e gli importi iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale.
7. Ai fine dell'indicazione nella nota integrativa di quanto richiesto dal comma 7 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , si adotta in ogni caso il rispettivo tasso di conversione.