Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 65


SEZIONE II Ambito ed esercizio della vigilanza (SOGGETTI INCLUSI NELL'AMBITO DELLA VIGILANZA CONSOLIDATA)

1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti:
a) società appartenenti a un gruppo bancario;
b) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;
c) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
d) [società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana, sempreché tali società siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 69];
(Lettera soppressa dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297)
e) [società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera d)];
(Lettera soppressa dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297)
f) [società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20%, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere d) ed e)];
(Lettera soppressa dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297)
g) [società finanziarie, diverse dalla capogruppo e dalle società indicate nella lettera d), che controllano almeno una banca];
(Lettera soppressa dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297)
h) società che controllano almeno una banca;
(Lettera prima sostituita dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297 e poi così modificata dalla lettera i) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21)
i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.
(Lettera così sostituita dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297)
2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente.

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