Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 61


CAPOGRUPPO

1. Capogruppo è la banca italiana o la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un'altra banca italiana o da un'altra società finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo.
(Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 2, comma 3, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53)
[2. La società finanziaria è considerata capogruppo quando nell'insieme delle società da essa controllate abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR, quelle bancarie, finanziarie e strumentali.]
(Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 2), D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15)
3. Ferma restando la specifica disciplina dell'attività bancaria, la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente capo. La Banca d'Italia accerta che lo statuto della capogruppo e le sue modificazioni non contrastino con la gestione sana e prudente del gruppo stesso.
4. La capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.
5. Alla società finanziaria e alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l'art. 52.
(Comma sostituito dall'art. 9.18, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37; per la disciplina transitoria, vedi l'art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 2, comma 3, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53)

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