Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 52


COMUNICAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI (Rubrica così sostituita prima dall'art. 11, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e poi dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 39, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.
(Comma così modificato dall'art. 9.14, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)
2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.
(Comma così modificato prima dall'art. 9.14, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e poi dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 39, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
2-bis. [Lo statuto delle banche di credito cooperativo può prevedere che il controllo contabile sia affidato al collegio sindacale].
(Comma aggiunto dall'art. 9.14, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e poi abrogato dalla lettera c) del comma 2 dell’art. 39, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
3. I commi 1, primo periodo, e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23.
(Comma così modificato dall'art. 9.14, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)
4. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2.
(Articolo così sostituito dall'art. 211, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

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