Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 142


abrogato REQUISITI DI ONORABILITÀ DEGLI ESPONENTI DI INTERMEDIARI FINANZIARI: OMESSA DICHIARAZIONE DI DECADENZA O DI SOSPENSIONE

[1. L'omessa dichiarazione di decadenza dall'ufficio o di sospensione dalla carica presso gli intermediari finanziari prevista dall'art. 109, commi 2 e 3, è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni].
(Abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415)

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