Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 114-ter


AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' E OPERATIVITA' TRANSFRONTALIERA

1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica all'esercizio dell'attività quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 14, comma 1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano altresì i commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 14.
(Comma così modificato dalla lettera o) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21)
2. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare:
a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia;
b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in un altro Stato comunitario, che intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 15, comma 3, e 16, comma 3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato extracomunitario che intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 14, comma 4, 15, comma 4, e 16, comma 4.
(Il titolo V-bis, comprendente gli articoli da 114-bis a 114-quinquies, è stato aggiunto dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39)

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