Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 113-ter


REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-bis, la Banca d'Italia, può disporre la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 107, comma 1, quando:
a) risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'intermediario;
b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità;
c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari di cui all'articolo 113-bis, comma 1 o dei liquidatori.
2. Il provvedimento di revoca è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; della intervenuta revoca l'intermediario finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni alla clientela e in ogni altra opportuna sede.
3. La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di scioglimento della società. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l'intermediario finanziario comunica alla Banca d'Italia il programma di liquidazione della società. L'organo liquidatore trasmette alla Banca d'Italia riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione.
4. Agli intermediari finanziari si applicano gli articoli 96-quinquies e 97.
5. Ove la Banca d'Italia accerti la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione si applica il comma 6.
6. Agli intermediari finanziari che siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio ovvero dei quali sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 82, comma 1 si applica la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle succursali di intermediari finanziari aventi sede legale all'estero ammessi all'esercizio, in Italia, delle attività di cui all'articolo 106 comma 1. La Banca d'Italia comunica i provvedimenti adottati all'Autorità competente.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 114-terdecies.
(L'intero Titolo V - già modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, dall'art. 211, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dall'art. 4, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333 (Gazz. Uff. 28 settembre 1999, n. 228), dagli artt. 20, 21 e 22, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, dagli artt. 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39 e 9.40, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, dall'art. 9, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 agosto 2004, n. 182), dalla lettera m) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297 come modificata dalla relativa legge di conversione, dai commi 5 e 6 dell’art. 35, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e dalle lettere m) ed n) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 - è stato così sostituito dal comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 113-ter"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti