SISTEMI DI TUTELA ISTITUZIONALE1. Al fine di tutelare la solidità del credito cooperativo preservando l'autonomia gestionale e giuridica dei singoli enti creditizi, al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 33, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 1-bis»;
b) all'articolo 37-bis, comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime banche hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013».
(Articolo inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136)