Decreto Legge del 2014 numero 91 art. 17


MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2010, N. 190, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/56/CE CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER L'AZIONE COMUNITARIA NEL CAMPO DELLA POLITICA PER L'AMBIENTE MARINO - PROCEDURA D'INFRAZIONE 2013/2290 - MODIFICHE ALLA PARTE TERZA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - PROCEDURA D'INFRAZIONE 2007/4680

1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
0a) all'articolo 5:
1) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti presenti»;
2) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il Comitato, per semplificare il proprio funzionamento, adotta un regolamento interno»;
3) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Il Comitato riferisce periodicamente al Parlamento sulla attività svolta, nonché sulle risorse utilizzate per il conseguimento delle finalità di cui al presente decreto»;
(Lettera premessa dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116)
a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «siano posti in essere in modo coerente e coordinato presso l'intera regione o sottoregione» sono aggiunte le seguenti: «e siano tenuti presenti gli impatti e le caratteristiche transfrontaliere.»;
b) all'articolo 8, comma 3, lettera b), le parole: «la quale tenga conto» sono sostituite con le seguenti: «che comprenda gli aspetti qualitativi e quantitativi delle diverse pressioni e che tenga conto»;
c) all'articolo 9, comma 3, dopo le parole: «degli impatti di cui all'allegato III» sono aggiunte le seguenti: «e segnatamente delle caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III»;
d) all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «in modo compatibile e integrato con gli altri traguardi ambientali vigenti», sono aggiunte le seguenti: «e, per quanto possibile, tenuto anche conto degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri»;
e) all'articolo 11, comma 1, la parola: «definisce» è sostituita con le seguenti: «elabora ed attua»;
e-bis) all'articolo 11, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. L'Autorità competente, per l'attuazione dei programmi di monitoraggio, può stipulare appositi accordi con le Agenzie regionali per l'ambiente, anche in forma associata o consorziata, nonché con soggetti pubblici tecnici specializzati, anche in forma associata o consorziata. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
(Lettera inserita dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116)
f) all'articolo 11, comma 4, la parola: «avvio» è sostituita con la seguente: «attuazione»;
g) all'articolo 12, comma 2, lettera a):
1) dopo le parole: «ricognizione dei programmi di misure,» sono aggiunte le seguenti: «tenendo conto delle pertinenti misure prescritte dalla legislazione dell'Unione europea, dalla normativa relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque adottata a livello comunitario o da accordi internazionali,»;
2) la parola: «aventi» è sostituita dalla seguente: «con»;
3) dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» sono aggiunte le seguenti: «nonché relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, e dalla normativa relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque o da accordi internazionali.».
2. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'articolo 118 e i risultati dell'attività di monitoraggio condotta ai sensi dell'articolo 120 evidenzino impatti antropici significativi da fonti diffuse, le Autorità competenti individuano misure vincolanti di controllo dell'inquinamento. In tali casi i piani di gestione prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti nell'acqua o stabiliscono obblighi di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre.».
3. All'Allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla lettera A.3.7 “Aree protette” del punto A.3 “Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali” le parole «fino al 22 dicembre 2013» sono soppresse.


[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116:
1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «siano posti in essere in modo coerente e coordinato presso l'intera regione o sottoregione» sono aggiunte le seguenti: «e siano tenuti presenti gli impatti e le caratteristiche transfrontaliere.»;
b) all'articolo 8, comma 3, lettera b), le parole: «la quale tenga conto» sono sostituite con le seguenti: «che comprenda gli aspetti qualitativi e quantitativi delle diverse pressioni e che tenga conto»;
c) all'articolo 9, comma 3, dopo le parole: «degli impatti di cui all'allegato III» sono aggiunte le seguenti: «e segnatamente delle caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III»;
d) all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «in modo compatibile e integrato con gli altri traguardi ambientali vigenti», sono aggiunte le seguenti: «e, per quanto possibile, tenuto anche conto degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri»;
e) all'articolo 11, comma 1, la parola: «definisce» è sostituita con le seguenti: «elabora ed attua»;
f) all'articolo 11, comma 4, la parola: «avvio» è sostituita con la seguente: «attuazione»;
g) all'articolo 12, comma 2, lettera a):
1) dopo le parole: «ricognizione dei programmi di misure,» sono aggiunte le seguenti: «tenendo conto delle pertinenti misure prescritte dalla legislazione dell'Unione europea, dalla normativa relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque adottata a livello comunitario o da accordi internazionali,»;
2) la parola: «aventi» è sostituita dalla seguente: «con»;
3) dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» sono aggiunte le seguenti: «nonché relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, e dalla normativa relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque o da accordi internazionali.».
2. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'articolo 118 e i risultati dell'attività di monitoraggio condotta ai sensi dell'articolo 120 evidenzino impatti antropici significativi da fonti diffuse, le Autorità competenti individuano misure vincolanti di controllo dell'inquinamento. In tali casi i piani di gestione prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti nell'acqua o stabiliscono obblighi di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre.».
3. All'Allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla lettera A.3.7 “Aree protette” del punto A.3 “Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali” le parole “fino al 22 dicembre 2013” sono soppresse. ]

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2014 numero 91 art. 17"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti