Decreto Legge del 2008 numero 112 art. 83-bis


TUTELA DELLA SICUREZZA STRADALE E DELLA REGOLARITÀ DEL MERCATO DELL’AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

[1. L’Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all’ articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di un’adeguata indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e la relativa incidenza.]
(Comma abrogato dall’ art. 1, comma 248, lett. a), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
[2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante.]
(Comma abrogato dall’ art. 1, comma 248, lett. a), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
[3. Le disposizioni dei commi da 4 a 11 del presente articolo sono volte a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i costi del carburante sostenuti dal vettore e sono sottoposte a verifica con riferimento all’impatto sul mercato, dopo un anno dalla data della loro entrata in vigore.]
(Comma abrogato dall’ art. 1, comma 248, lett. a), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei princìpi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.
(Comma sostituito dall'art. 2-quinquies, comma 1, lett. a), D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201, modificato dall'art. 7-sexies, comma 1, lett. a), D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, sostituito dall'art. 1-bis, comma 1, lett. a), D.L. 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2010, n. 127, che ha sostituito l'originario comma 4 con gli attuali commi da 4 a 4-quinquies e, successivamente modificato dall'art. 7-bis, comma 1, lett. a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148. Infine il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 1, comma 248, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015, che ha sostituito gli originari commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 5 con gli attuali commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies e 5)
4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies.
(Comma inserito dall'art. 1-bis, comma 1, lett. a), D.L. 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2010, n. 127, che ha sostituito l'originario comma 4 con gli attuali commi da 4 a 4-quinquies e, successivamente, modificato dall'art. 7-bis, comma 1, lett. b), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148. Infine il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 1, comma 248, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015, che ha sostituito gli originari commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 5 con gli attuali commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies e 5)
4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
(Comma inserito dall'art. 1-bis, comma 1, lett. a), D.L. 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2010, n. 127, che ha sostituito l'originario comma 4 con gli attuali commi da 4 a 4-quinquies. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 1, comma 248, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015, che ha sostituito gli originari commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 5 con gli attuali commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies e 5)
4-quater. La verifica sulla regolarità del vettore è effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di adozione della delibera del presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore è assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il medesimo Comitato centrale, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti.
(Comma inserito dall'art. 1-bis, comma 1, lett. a), D.L. 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2010, n. 127, che ha sostituito l'originario comma 4 con gli attuali commi da 4 a 4-quinquies. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 1, comma 248, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015, che ha sostituito gli originari commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 5 con gli attuali commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies e 5)
4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.
(Comma inserito dall'art. 1-bis, comma 1, lett. a), D.L. 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2010, n. 127, che ha sostituito l'originario comma 4 con gli attuali commi da 4 a 4-quinquies. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 1, comma 248, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015, che ha sostituito gli originari commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 5 con gli attuali commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies e 5)
4-sexies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.
(Comma inserito dall’ art. 1, comma 248, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015, che ha sostituito gli originari commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 5 con gli attuali commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies e 5)
5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio per autotrazione, ove tali variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane.
(Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 248, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015, che ha sostituito gli originari commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 5 con gli attuali commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies e 5)
[6. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell’ articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell’ammontare del costo chilometrico determinato, per la classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell’esecuzione del trasporto, per il numero di chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura. A tale fine nella fattura viene indicata, altresì, la lunghezza della tratta effettivamente percorsa.
(Comma così modificato dall'art. 12, comma 80, lett. a), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135)]
(Comma abrogato dall’ art. 1, comma 248, lett. c), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
[7. La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, deve corrispondere a una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia almeno pari a quella identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento di cui al comma 2.]
(Comma abrogato dall’ art. 1, comma 248, lett. c), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
[8. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, risulti indicata in un importo inferiore a quello indicato al comma 7, il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stato stipulato in forma scritta, l’azione del vettore si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto.
(Comma così modificato dall'art. 2-quinquies, comma 1, lett. b), D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201)]
(Comma abrogato dall’ art. 1, comma 248, lett. c), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
[9. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi, il vettore può proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d’ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell’articolo 638 del codice di procedura civile, producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l’esecuzione del trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti alla prestazione di trasporto, la documentazione relativa all’avvenuto pagamento dell’importo indicato e i calcoli con cui viene determinato l’ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei commi 7 e 8. ll giudice, verificata la regolarità della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge al committente, con decreto motivato, ai sensi dell’articolo 641 del codice di procedura civile, di pagare l’importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l’esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell’articolo 642 del codice di procedura civile e fissando il termine entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del medesimo codice.]
(Comma abrogato dall’ art. 1, comma 248, lett. c), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
[10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza chilometrica, gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, sentite le associazioni di categoria più rappresentative dei vettori e quelle della committenza.
(Comma modificato dall'art. 2-quinquies, comma 1, lett. c), D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201 e, successivamente, così sostituito dall'art. 7-sexies, comma 1, lett. b), D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33)]
(Comma abrogato dall’ art. 1, comma 248, lett. c), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
[11. Le disposizioni dei commi da 3 a 10 del presente articolo trovano applicazione con riferimento alle variazioni intervenute nel costo del gasolio a decorrere dal 1° gennaio 2009 o dall'ultimo adeguamento effettuato a partire da tale data.
(Comma così modificato dall'art. 2-quinquies, comma 1, lett. d), D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201)]
(Comma abrogato dall’ art. 1, comma 248, lett. c), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
12. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può, comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale, che non sia basata su accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei committenti.
(Comma sostituito dall'art. 1-bis, comma 1, lett. b), D.L. 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2010, n. 127, e, successivamente, così modificato dall’ art. 1, comma 95, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014)
13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Ove il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura, oltre agli interessi moratori, al committente debitore si applicano le sanzioni di cui al comma 14.
(Comma così sostituito dall'art. 1-bis, comma 1, lett. c), D.L. 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2010, n. 127)
13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 si applicano anche alle prestazioni fatturate dagli operatori della filiera, diversi dai vettori, che partecipano al servizio di trasporto di merci su strada.
(Comma inserito dall'art. 1-bis, comma 1, lett. d), D.L. 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2010, n. 127)
14. Alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro.
(Comma modificato dall'art. 1-bis, comma 1, lett. e), D.L. 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2010, n. 127, dall'art. 2, comma 4-undecies, lett. a), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 e sostituito dall'art. 12, comma 80, lett. b), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 1, comma 248, lett. d), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
15. Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(Comma modificato dall'art. 2-quinquies, comma 1, lett. e), D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201, dall'art. 2, comma 4-undecies, lett. b), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, dall'art. 6, comma 2, lett. f-ter), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e, successivamente, così sostituito dall'art. 12, comma 80, lett. c), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135)
[16. Non si dà luogo all’applicazione delle sanzioni introdotte dal comma 14 nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto di trasporto conforme a un accordo volontario concluso, tra la maggioranza delle organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico settore merceologico.]
(Comma abrogato dall’ art. 1, comma 248, lett. c), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo, come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.
(Comma così modificato dall’ art. 17, comma 5, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, e, successivamente, dall’ art. 1, comma 98, L. 4 agosto 2017, n. 124)
18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’ articolo 117 della Costituzione.
19. All’ articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «iscritto al relativo albo professionale» sono sostituite dalle seguenti: «abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell’Unione europea».
20. All’ articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono soppresse.
21. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dei propri poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti ecocompatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.
22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, determina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri di vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.
23. Le somme disponibili per il proseguimento degli interventi a favore dell’autotrasporto sul fondo di cui all’ articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto delle misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria e per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con particolare riferimento al limite di esenzione contributiva e fiscale delle indennità di trasferta e all’imponibilità, ai fini del reddito da lavoro dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché a incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale.
[24. Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati:
a) la quota di indennità percepita nell’anno 2008 dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell’ articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;
b) l’importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori dal territorio comunale nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previsto dall’ articolo 95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al netto delle spese di viaggio e trasporto.]
(Comma abrogato dall'art. 2-quinquies, comma 1, lett. f), D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201)
25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’ articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza.
26. Per l’anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, è riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito di imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. ll credito di imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennità non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito di imposta, previsti dai medesimi commi, nonché le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 29.
28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla formazione professionale sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Le risorse complessive di cui al presente comma potranno essere utilizzate indifferentemente sia per il completamento di progetti di aggregazione o di formazione, sia per l'avvio di ulteriori progetti da attivare secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui sopra e con termini da fissare con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(Comma così modificato dall'art. 3-quater, comma 1, D.L. 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° ottobre 2010, n. 163)
29. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 24, 25, 26 e 28, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di euro per l’anno 2008 e 9,5 milioni di euro per l’anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili sul fondo di cui al comma 918 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
30. Le misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono estese all’anno 2009, nell’ambito degli interventi consentiti in attuazione dell’articolo 9 del presente decreto, previa autorizzazione della Commissione europea.
31. ll Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, tra le misure del presente articolo, quelle relativamente alle quali occorre la previa verifica della compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2008 numero 112 art. 83-bis"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti