Costituzione Italiana art. 102


1. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull' ordinamento giudiziario.
2. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
3. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all' amministrazione della giustizia.

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