La distinzione
tra cose di genere e di specie può essere sovrapposta a quella relativa alla
fungibilità o infungibilità del bene. La differenza di queste due qualificazioni può essere individuata nel fatto che la fungibilità attinge ad una nozione non solo naturalistica, bensì anche giuridica, imperniata sulla
considerazione soggettiva che del bene abbiano le parti. La distinzione tra cose di genere e di specie sembra invece riferirsi al mero dato naturalistico della specificità o meno della cosa, pare cioè esser connessa al
mero dato oggettivo relativo all'appartenenza della cosa ad un genere
nota1. Si pensi all'esempio di scuola della vendita di un certo quantitativo di grano, di olio, di vino. Si consideri che oggigiorno cose generiche (commodities: metalli, prodotti cerealicoli, lana, lino, etc.) sono fatte oggetto di negoziazione nei mercati di tutto il mondo soprattutto in riferimento alle produzioni future, alimentando fenomeni speculativi di non poco rilievo.
Note
nota1
Cfr. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002, p.62; Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XVI, Milano, 1971, p.386; Gazzara, La vendita obbligatoria, Milano, 1957, p.180, i quali sottolineano il carattere soggettivo della fungibilità.
top1Bibliografia
- GAZZARA, La vendita obbligatoria, Milano, 1957
- RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002