Codice di Procedura Penale art. 253


CAPO III Sequestri (OGGETTO E FORMALITA' DEL SEQUESTRO)
1. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarieper l'accertamento dei fatti.
2. Sono corpo del reato le cose sulle qualio mediante le quali il reato è stato commesso nonchè le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.
3. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.
4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.

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